Stato di disoccupazione

Quando ci si può considerare disoccupati?

Sono in “stato di disoccupazione”, i soggetti che rilasciano la DID (dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti: – non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo; – sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Come si conserva?

Il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione (rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità) ovvero conservare lo stato di disoccupazione (in caso di dichiarazione di immediata disponibilità rilasciata precedentemente) anche nel caso in cui svolga un’attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/1986. Nel caso del lavoro dipendente, tale reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in € 8.145 annui.

Come si determina il limite di reddito?

La valutazione circa il reddito va effettuata in termini prospettici: la valutazione riguarda cioè l’idoneità potenziale del rapporto di lavoro instaurato, a produrre nell’anno un reddito superiore alla soglia suddetta. Va quindi considerata, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore).

E per i lavoratori intermittenti?

Il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (attualmente € 8.145 annui).

E per i tirocini?

Posto che il tirocinio non è un rapporto di lavoro, pur prevedendo un’indennità di partecipazione, una persona che sta svolgendo un’esperienza di tirocinio (in assenza di rapporti di lavoro) potrà rilasciare la DIDonline ed essere considerata in stato di disoccupazione. Parimenti, una persona in stato di disoccupazione, che cominci un’esperienza di tirocinio, mantiene lo stato di disoccupazione.