Pagamento delle retribuzioni: stop al pagamento in contanti

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro autonomo o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione o il compenso della collaborazione per mezzo di denaro contante, direttamente al lavoratore o al collaboratore. Le modalità ammesse saranno il bonifico, altri mezzi di pagamento elettronici e l’assegno, anche per gli acconti.
Le nuove regole sul pagamento degli stipendi sono contenute nei commi 910, 911, 912, 913 e 914, art. 1, della Legge di Bilancio 2018.
Il comma 910 stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa tramite banche o uffici postali con i seguenti mezzi di pagamento:
• bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
• strumenti di pagamento elettronico;
• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Importante è inoltre quanto previsto al comma 912, in cui viene disposto che la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Stipendio in contanti solo per lavoratori domestici
Le nuove norme prevedono alcune esclusioni: saranno esonerati dall’obbligo di pagare lo stipendio con metodi tracciabili i datori di lavoro per rapporti di lavoro domestico che rientrano nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici. In sintesi, i datori di lavoro domestico potranno continuare a pagare colf, badanti e baby sitter in contanti, vista le peculiarità della tipologia di lavoro subordinato.
Sanzioni
Nel caso di pagamento dello stipendio in contanti e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.