Bonus Renzi: guida per il lavoratore

I dipendenti con un reddito annuo superiore a 8.174 euro e inferiore a 26.600 euro godono di un beneficio fiscale – il cosiddetto Bonus Renzi – che corrisponde all’erogazione di una somma a carico dello Stato per circa 80 euro mensili (960 euro annue). Ne consegue che la misura non riguarda gli incapienti, ossia coloro che per effetto del calcolo dell’Irpef, in base al reddito e alle detrazioni spettanti, già non pagano l’Irpef in busta paga.

Il bonus annuo spettante è pari a:

  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
  • 960 euro in proporzione alla parte corrispondente del rapporto tra l’importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro (es: per un lavoratore impiegato per l’intero anno il cui reddito complessivo è di 24.800 euro, l’importo del credito spettante è pari a 960 x [(26.600 – 24.800)/2.000] = 960 x 1.800/2000 = 960 x 0,9 = ossia 864 euro).

Il bonus annuo spettante sarà inferiore nei contratti a tempo determinato, in quanto riproporzionato ai giorni di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus di 80 euro spetta se la propria imposta lorda, calcolata sul reddito imponibile fiscale, supera la detrazione fiscale per lavoro dipendente.

Il reddito complessivo è il punto di riferimento per valutare il diritto al bonus di Renzi. Quindi nel reddito imponibile fiscalmente il lavoratore deve includere, ai fini del diritto al bonus di 80 euro, anche altri redditi di seguito specificati:

  • compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
  • le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
  • somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
  • redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
  • remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
  • le prestazioni pensionistiche di cui al Lgs.  n.  124  del  1993 comunque erogate (lett. h-bis);
  • compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Vanno considerati e quindi aggiunti anche i:

  • redditi da fabbricati;
  • redditi dal lavoro autonomo;
  • redditi di capitale;
  • redditi fondiari;
  • Redditi diversi;
  • Redditi da cedolare secca;
  • Redditi prodotti all’estero.

Sono esclusi dal calcolo del reddito da considerare ai fini dell’erogazione del Bonus di 80 euro:

  • Il reddito da abitazione principale e relative pertinenze;
  • Redditi da detassazione produttività.

Visto che il lavoratore ottiene automaticamente il bonus di 80 euro in busta paga senza fare alcuna richiesta al datore di lavoro, potrebbe capitare che il dipendente prima lo percepisca e poi lo debba restituire in fase di conguaglio del reddito (a fine anno o in dichiarazione dei redditi), come spesso accade per i lavoratori stagionali che non raggiungono gli 8.174 euro, soglia minima per ricevere il bonus. E’ consigliabile, quindi, compilare il modulo relativo al bonus Renzi ad ogni inizio di anno e ad ogni inizio di rapporto di lavoro

File da scaricare:

Modulo Bonus Renzi