Assegno al nucleo familiare (ANF): guida per il lavoratore

L’ Assegno al nucleo familiare è una prestazione al sostegno del reddito che è stata istituita per aiutare i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente i cui redditi siano al di sotto delle soglie stabiliti anno dopo anno. L’assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e del reddito percepito.

Sono esclusi dalla percezione dell’ANF i piccoli coltivatori diretti per le giornate con le quali integrano quello di lavoro agricolo dipendente, i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i pensionati delle gestioni speciali per lavoratori autonomi.

Il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti e dei titolari di pensione per poter ottenere l’ANF può essere composto da:

  • il richiedente
  • il coniuge
  • i figli legittimi o equiparati
  • i figli ed equiparati maggiorenni inabili che sono nell’impossibilità di svolgere un lavoro
  • fratelli, sorelle e nipoti minori di età che siano orfano di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Queste persone fanno parte del nucleo familiare anche se non sono conviventi con il richiedente, non sono a carico del richiedente e non sono residenti in Italia.   Il coniuge che fa parte del nucleo familiare non deve essere separato legalmente o divorziato, sono considerati non conviventi anche i separati in casa (laddove sussista l’autorizzazione del giudice). Possono far parte del nucleo familiare i nipoti collaterali (figli di fratelli o sorelle , minori di 18 anni o inabili, orfani di entrambi i genitori) e i nipoti diretti ( figli dei figli minori di 18 anni o inabili, in stato di bisogno e non economicamente autosufficienti, o mantenuti dai nonni).

La richiesta dell’assegno familiare si presenta tramite consegna del modulo ANF/DIP- COD SR16 al datore di lavoro entro il 30 giugno di ogni anno. In alcuni casi bisogna aver ottenuto prima l’autorizzazione dall’INPS (la domanda si presenta con modello ANF42) che viene richiesta per includere determinati familiari nel nucleo:

  • figli di genitori legalmente separati/divorziati o del coniuge già divorziato, prole naturale riconosciuta da entrambi i genitori, figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
  • fratelli, sorelle e nipoti;
  • familiari maggiorenni inabili al 100% o minorenni inabili per i quali non sia già documentata l’incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell’età;
  • familiari residenti all’estero.

Per la fruizione dell’ANF si deve prendere in considerazione il reddito del nucleo familiare, quindi non soltanto il reddito del richiedente ma di tutte le persone che compongono il nucleo familiare.

Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve oltrepassare i limiti di legge stabiliti ogni anno, con validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. Il reddito deve derivare al 70% da lavoro dipendente e assimilato soggetto all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati sulle retribuzioni, indennità sostituiva di preavviso), anche se conseguiti all’estero o presso enti internazionali con sede in Italia. Contribuiscono anche gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio e le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, integrazioni salariali).