Apprendistato professionalizzante

L’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Viene definito un contratto a “causa mista”, in quanto oltre all’erogazione della retribuzione caratterizzante il rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro è gravato dell’ulteriore onere formativo nei confronti dell’apprendista.

Ecco cosa c’è da sapere sull’apprendistato:

  • Il datore di lavoro gode di un importante sgravio contributivo per l’intero periodo e per un ulteriore anno;
  • il datore può liberamente recedere dal contratto al termine del periodo formativo;
  • la retribuzione è inferiore a quella di un lavoratore di pari livello;
  • il costo dell’apprendistato è escluso dalla base imponibile IRAP;
  • l’apprendista non rientra nella base di calcolo per l’applicazione di molte norme ( es. disabili)

Approfondiamo alcuni aspetti:

  • Onere formativo

La formazione è l’elemento che caratterizza l’apprendistato, tale formazione viene attuata attraverso l’addestramento pratico e la formazione teorica. Per questo per l’apprendistato vige l’obbligatorietà della redazione di un piano formativo individuale. La formazione è divisa in due settori: quella tecnico-pratica (dove i CCNL prevedono le ore annue di formazione) e di base e trasversale (regolata da ogni regione). Il datore di lavoro deve annotare l’attività svolta in un apposito registro c.d. “formativo” dove verranno elencate le nozioni impartite all’apprendista e le ore dedicate alla formazione.

  • E l’apprendistato professionalizzante?

Il contratto di apprendistato professionalizzante è stato istituito con il D.Lgs 276/2003 (Riforma Biagi) per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con tale tipologie contrattuale, i soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni.

  • Durata

Il contratto di apprendistato prevede una durata minima di sei mesi ed una durata massima di 3 anni o 5 se l’assunzione in apprendistato interessa i settori dell’artigianato.

  • E al termine del periodo formativo?

Al termine del periodo formativo il datore di lavoro può decidere se inserire definitivamente l’apprendista (formato) all’interno dell’organico aziendale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure cessare il rapporto al termine del periodo di apprendistato.

  • Quali sono i vantaggi?

Il datore di lavoro ha l’opportunità di godere di una contribuzione Inps “agevolata” e la possibilità di erogare una retribuzione inferiori rispetto al livello di arrivo all’apprendista.

  • Contribuzione Inps agevolata

L’Inps riconosce una percentuale inferiori rispetto a quella prevista per i lavoratori subordinati, sia per quella a carico azienda che per quella a carico lavoratore. La legge riconosce un’ulteriore abbattimento della contribuzione per le aziende che occupano un numero di addetti pari od inferiore a nove. Il datore di lavoro beneficerà di tale regime contributivo per i dodici mesi successivi al termine dell’apprendistato.

  • E per la retribuzione?

Il datore di lavoro ha, per legge, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quello al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

  • E i vantaggi per il lavoratore?

Il lavoratore, oltre ovviamente ad un’opportunità lavorativa, ha il vantaggio di essere formato per la figura che all’interno dell’azienda andrà a ricoprire, specializzandosi su quella precisa mansione.

  • Posso assumere solo apprendisti?

No, la legge dispone che il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, non può superare il rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori qualificati inferiore a dieci unità, il predetto rapporto non può superare il 100%. Nelle aziende all’interno della quale non sono presenti lavoratori qualificati o specializzati ovvero sono in numero inferiore a 3, la legge consente al datore di lavoro di assumere fino a 3 lavoratori con contratto di apprendistato.

ATTENZIONE ALLE SANZIONI

  • Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti quantitativi sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nell’erogazione della formazione prevista sul piano formativo individuale, il personale ispettivo adotterà un provvedimento di disposizione assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere;
  • In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.